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GUIDA AL SISTEMA TUTELATO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI Di ILLECITI (Whistleblowing)

Il sistema tutelato di segnalazione degli illeciti (whistleblowing) è un istituto volto a tutelare i soci, dipendenti, collaboratori, volontari o altri interlocutori nel caso in cui segnalino eventuali illeciti avvenuti all’interno dell’Associazione OSF. Chi viene a conoscenza di comportamenti scorretti, contrari ai regolamenti interni, o alle normative vigenti, tenuti nell’ambito delle attività della nostra organizzazione può segnalarlo ai responsabili dell’Associazione OSF.

Le segnalazioni possono essere rivolte al responsabile delle segnalazioni designato dall’Associazione OSF attraverso il form, al link:

https://whistleblowing.operasanfrancesco.it/

Le segnalazioni devono in ogni caso essere circostanziate. Il Responsabile delle segnalazioni si impegna a:

  • Dare riscontro della segnalazione entro sette giorni dal ricevimento;
  • Procedere con una verifica circa le criticità segnalate;
  • Dare riscontro degli esiti della verifica entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione;
  • Assicurare la riservatezza del segnalante (che resta tale salvo non debba essere prodotta in giudizio), il corretto trattamento dei dati personali, conservazione della documentazione solo per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e per un massimo di cinque anni dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione;
  • Prendere in considerazione anche segnalazioni anonime purché circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni specifiche;
  • Resta sempre possibile per la persona segnalante rivolgersi direttamente ad ANAC utilizzando i canali predisposti dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

L’ Associazione OSF tutela il segnalante, vieta ritorsioni o discriminazioni nei confronti di chi effettua segnalazioni. 

La normativa applicabile in questi casi prevede specifiche sanzioni sia nei confronti di chi non tutela, punisce o discrimina il segnalante (o persone che gli sono prossime), sia di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che infondate.

Lo strumento messo a disposizione per effettuare le segnalazioni è un sistema sicuro tramite il quale un lavoratore, un collaboratore, un consulente, un volontario può effettuare segnalazioni interne, con garanzie di veder trattate in modo riservato le segnalazioni aventi ad oggetto di una violazione di una disposizione normativa dell’Unione europea, di cui è venuto a conoscenza nell’ambito lavorativo.

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  2. Condotte illecite o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  3. Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
  5. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  6. Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

La violazione deve ledere l’interesse dell’Associazione.

La segnalazione non deve riguardare aspetti di interesse personale del segnalante, in relazione al proprio rapporto con l’associazione.

Al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Tenuto conto che:

  • Il segnalante non potrà avere conseguenze ritorsive per effetto della segnalazione effettuata;
  • Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni: coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

L’Associazione ha scelto quale canale per la segnalazione quello in forma scritta tramite il sito internet.

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